ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

        Il Protocollo in esame completa le disposizioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro due Protocolli addizionali del 1977, già ratificate dall'Italia, rispettivamente, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e della legge 11 dicembre 1985, n. 762, riconoscendo un emblema distintivo addizionale e facoltativo (un rombo rosso su sfondo bianco), da aggiungere alla croce rossa e alla mezzaluna rossa, e prevedendone l'utilizzazione nelle medesime situazioni previste per gli stessi.
        Il Protocollo, adottato dalla Conferenza delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni sopra citate l'8 dicembre 2005, è entrato in vigore il 14 gennaio 2007.

B) Ricognizione degli obiettivi e dei risultati attesi.

        Obiettivo del Protocollo è superare le difficoltà che l'utilizzazione degli emblemi distintivi esistenti possono comportare in alcune determinate situazioni di conflitto o di crisi, in cui la croce rossa o la mezzaluna rossa possono, erroneamente, essere percepite come simboli rappresentanti determinate posizioni politiche o religiose.

C)  Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

        Nessuna spesa deriva dall'attuazione dello strumento.

D)  Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.

        Al fine di attuare gli impegni previsti dall'accordo in esame, non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

E) Impatto sui destinatari diretti.

        Al riguardo, si ritiene che i destinatari diretti delle attività proposte siano da rinvenire negli operatori sanitari o umanitari e nel personale religioso delle Forze armate delle Parti, ai quali è riconosciuta espressamente la facoltà di utilizzare il nuovo emblema anche in via temporanea, ove tale utilizzo sia suscettibile di rinforzare la loro protezione.

 

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